Normativa UE e UK

Etichettatura e claim dei prodotti

L'etichettatura dei prodotti e i claim di marketing sono elementi fondamentali della conformità normativa dei cosmetici. Ogni mercato ha i propri requisiti riguardo alle informazioni che devono comparire sulle etichette dei prodotti, alla lingua in cui devono essere presentate e ai tipi di claim che possono essere utilizzati.

Nelle sezioni seguenti illustriamo i requisiti applicabili nell'UE e nel Regno Unito. Per informazioni sui requisiti di etichettatura e sui claim in altri mercati, consulta le pagine dedicate a tali giurisdizioni.

Etichettatura e claim dei prodotti cosmetici
Requisiti di conformità

Requisiti di etichettatura dei cosmetici UE e UK

Requisiti di etichettatura dei prodotti cosmetici
Simbolo del libro aperto

Il simbolo del libro aperto indica che alcune informazioni sul prodotto sono reperibili altrove.

Così come un'etichettatura accattivante è una delle caratteristiche più importanti del prodotto ai fini delle vendite, un'etichettatura corretta è essenziale per la conformità del prodotto cosmetico al Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici e allo Schedule 34 del Regno Unito alle Product Safety and Metrology etc. (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019, poiché l'etichettatura è una parte importante del fascicolo informativo sul prodotto.

Il regolamento contiene vari requisiti di etichettatura dei cosmetici e regole molto specifiche sull'etichettatura, che devono essere seguiti e sono descritti nell'articolo 19 del regolamento. La notifica dei prodotti cosmetici non è possibile senza etichette conformi.

Fatte salve le altre disposizioni del presente articolo, i prodotti cosmetici sono messi a disposizione sul mercato soltanto se il contenitore e l'imballaggio dei prodotti cosmetici riportano le seguenti indicazioni con caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili… (Regolamento (CE) n. 1223/2009, articolo 19.1)

Secondo il regolamento, il contenitore e l'imballaggio esterno dei prodotti cosmetici devono riportare le seguenti informazioni con caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili:

  • Il nome e l'indirizzo della Persona Responsabile UE o della Persona Responsabile UK
  • Il Paese di origine, se il prodotto è importato da Paesi al di fuori dell'UE/UK
  • Il contenuto nominale del prodotto al momento del confezionamento, indicato in peso o in volume
  • Data di durata minima o periodo dopo l'apertura
  • Precauzioni d'uso
  • Numero di lotto di fabbricazione o riferimento che consenta di identificare il prodotto cosmetico
  • Funzione del prodotto cosmetico, a meno che non risulti chiara dalla sua presentazione
  • Elenco degli ingredienti (che può essere indicato solo sull'imballaggio esterno)

Alcuni di questi elementi possono essere indicati anche su un foglio illustrativo, un'etichetta, un nastro, un cartellino o una scheda allegati o acclusi se non è possibile indicarli sulle etichette. In tal caso sull'etichetta deve essere apposto il simbolo del libro aperto, che indica che alcune informazioni sul prodotto si trovano altrove.

Paesi UE ed EFTA

Lingue richieste per le etichette dei cosmetici

L'UE è composta da 27 Paesi diversi e le norme sull'etichettatura dei cosmetici richiedono che determinate informazioni riportate sulle etichette siano tradotte in lingue diverse. Alcuni Paesi hanno più di una lingua ufficiale, il che complica ulteriormente le cose e richiede che determinate informazioni compaiano in più lingue sulle etichette.

Il nostro processo

Come funziona la nostra revisione

01

Invio dei materiali

Inviaci la grafica e i materiali di marketing.

02

Verifica di conformità

Esaminiamo le etichette rispetto ai requisiti UE e UK.

03

Individuazione dei problemi

Individuiamo eventuali problemi di conformità.

04

Aggiornamento della grafica

Aggiorni la grafica.

05

Verifica finale

Eseguiamo il controllo finale di conformità.

Regolamento 655/2013

Claim sui prodotti cosmetici

Comprovazione dei claim sui prodotti cosmetici

Ogni claim che compare sull'etichetta del prodotto cosmetico, sul sito web in cui il prodotto cosmetico è presentato, negli spot televisivi ecc. deve essere comprovato, a meno che non si tratti di una chiara esagerazione o non sia ovvio per il tipo di prodotto cosmetico. È compito della persona responsabile garantire che tutti i claim formulati sul prodotto siano comprovati.

Nell'etichettatura, nella messa a disposizione sul mercato e nella pubblicità dei prodotti cosmetici, non si utilizzano diciture, denominazioni, marchi, immagini e altri segni, figurativi o meno, che attribuiscano ai prodotti caratteristiche o funzioni che essi non possiedono. (Regolamento (CE) n. 1223/2009, articolo 20)

L'UE ha pubblicato un regolamento separato (Regolamento 655/2013), che tratta specificamente i claim dei prodotti cosmetici e stabilisce 6 criteri comuni per la giustificazione dei claim utilizzati in relazione ai prodotti cosmetici:

  • Conformità legale
  • Veridicità
  • Prove a sostegno
  • Onestà
  • Equità
  • Processo decisionale informato

Questi criteri comuni sono stabiliti per valutare se l'uso di un claim sia giustificato o meno. Il Regolamento 655/2013 fornisce inoltre indicazioni sull'uso dei claim "privo di" e dei claim ipoallergenici.

Inoltre, esistono diverse linee guida per i cosiddetti prodotti borderline, che possono aiutare a stabilire quali claim possono essere utilizzati per i prodotti cosmetici (in contrapposizione a dispositivi medici, biocidi…) o come devono essere formulati se il prodotto deve essere classificato come cosmetico.

Comprovazione dei claim

Come comprovare i claim dei prodotti cosmetici

Prove a sostegno dei claim sui prodotti cosmetici

Tutti i claim cosmetici devono essere supportati da prove adeguate e verificabili. Il tipo di prova richiesta dipende dalla natura del claim, dal prodotto e dalle aspettative create nei consumatori. Le prove a sostegno devono essere abbastanza solide da dimostrare che il claim è veritiero, corretto e può essere giustificato se richiesto dalle autorità competenti.

Le migliori pratiche per le prove a sostegno dei claim sono descritte anche nel Regolamento 655/2013. Prove per comprovare i claim:

  • Studi sperimentali (in silico, in vitro, ex vivo, con metodi strumentali o biochimici, valutazioni sensoriali, ecc.)
  • Test di percezione dei consumatori
  • Prove a sostegno
  • Uso di informazioni pubblicate

Se un claim si basa su ricerche o test scientifici, tale lavoro deve essere stato condotto secondo le migliori pratiche (consultare esperti indipendenti).

CE.way offre una gamma di servizi di test di efficacia a supporto della comprovazione dei claim cosmetici. I nostri specialisti regolatori possono consigliarti quali studi sono adatti al tuo prodotto e ai claim previsti, aiutandoti a generare prove che soddisfino le aspettative normative ed evitando test superflui.

Recensioni dei clienti

Oltre 1000 marchi cosmetici in tutto il mondo si affidano a noi.

Tratte da recensioni Google verificate: indipendenti, tradotte dalle recensioni originali e aggiornate costantemente.

“Pharmaplast ha iniziato a collaborare con CE.way quasi un anno fa. CE.way è il nostro consulente per i cosmetici e si occupa della preparazione del PIF, delle valutazioni della sicurezza e delle notifiche CPNP. Collaborare con CE.way è stato finora un vero piacere. Le loro risposte sono molto rapide e il Sig. Tadej è molto collaborativo, disponibile e dotato di una profonda conoscenza della normativa cosmetica.”
MP
Mena
Pharmaplast · Egitto
“Cercavamo un servizio autonomo, senza sapere bene cosa aspettarci… Abbiamo apprezzato moltissimo la professionalità, l'assistenza e la rapidità di risposta, tra le migliori che abbiamo mai sperimentato.”
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Carol
Alpure · Svizzera
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LI
Lena & Clay
IBP · USA
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