Ogni claim che compare sull'etichetta del prodotto cosmetico, sul sito web in cui il prodotto cosmetico è presentato, negli spot televisivi ecc. deve essere comprovato, a meno che non si tratti di una chiara esagerazione o non sia ovvio per il tipo di prodotto cosmetico. È compito della persona responsabile garantire che tutti i claim formulati sul prodotto siano comprovati.
Nell'etichettatura, nella messa a disposizione sul mercato e nella pubblicità dei prodotti cosmetici, non si utilizzano diciture, denominazioni, marchi, immagini e altri segni, figurativi o meno, che attribuiscano ai prodotti caratteristiche o funzioni che essi non possiedono. (Regolamento (CE) n. 1223/2009, articolo 20)